NUOVE INTERPRETAZIONI IN MATERIA FISCALE

  • Iva/Servizi
    Norma di comportamento AIDC 6 dicembre 2023, n. 223
    Prestazioni di servizi: momento di effettuazione delle operazioni

Ai fini Iva vanno tenuti distinti il fatto generatore dell’imposta e la sua esigibilità. Nell’ambito delle prestazioni di servizi, il fatto generatore dell’imposta coincide con il momento in cui il servizio viene reso: in tale occasione l’operazione viene inquadrata in relazione ai presupposti per l’applicazione del tributo. Diversamente, il momento in cui l’imposta diviene esigibile (ossia quando l’Erario matura il diritto a pretendere il pagamento del tributo) è rinviato al momento del pagamento del corrispettivo pattuito (articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972).

Le disposizioni interne hanno derogato a quelle unionali (in forza dell’articolo 66, Direttiva 2006/112/Ce), le quali prevedono la coincidenza fra esigibilità e fatto generatore. Infatti, il comma 5 dell’articolo 6, Dpr 633/1972 dispone che l’Iva sia esigibile nel momento in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano «effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti». Mediante tale locuzione il legislatore – che ha emanato il Dpr 633/1972 in vigenza della Direttiva 67/288/Cee (Seconda Direttiva), che non aveva ancora delineato la distinzione tra fatto generatore ed effettuazione – ha ritenuto di collegare l’esigibilità al momento di effettuazione, inteso non nella sua accezione più generale (circostanza, questa, che avrebbe portato alla coincidenza con il fatto generatore), quanto in un senso più ristretto, il cui perimetro è circoscritto dall’articolo 6, Dpr 633/1972.

Il legislatore ha anche previsto alcune specifiche eccezioni al criterio del pagamento quale momento di effettuazione. Così l’imposta risulta esigibile: 1) indipendentemente dal verificarsi degli eventi suindicati, in caso di anticipata emissione della fattura (comma 4 dell’articolo 6); 2) in caso di pagamento parziale (comma 4 dell’articolo 6); 3) per i servizi resi gratuitamente, nel momento in cui le prestazioni sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese (comma 3 dell’articolo 6); 4) per i servizi generici in cui interviene un soggetto non residente, nel momento in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi (comma 6 dell’articolo 6).

Data la varietà dei criteri che, nelle diverse circostanze, identificano i momenti di esigibilità, è evidente che non possa esistere «alcuna possibile assimilazione, o confusione, tra il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini dell’esigibilità» e quello in cui «si realizza il fatto generatore» (il quale resta, pur sempre, identificato con l’esecuzione della prestazione). Questo spiega, ad esempio, perché i soggetti passivi che accedono al regime forfetario devono computare l’Iva a debito in relazione alle «operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità» nell’ultima liquidazione periodica dell’anno in cui si applica il regime ordinario (articolo 1, comma 62, legge 190/2014). Poiché l’evento generatore è stato realizzato al momento dell’esecuzione materiale della prestazione, il fatto di rientrare in un regime in franchigia di Iva non esime il soggetto passivo dal rendersi debitore dell’imposta per un’operazione già generata (in tal caso l’esigibilità viene anticipata rispetto all’incasso).

Anche la giurisprudenza ha precisato che il pagamento identifica «non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 8059/2016; più di recente anche Corte di Cassazione 26319/2020, 26650/2020, 9064/2021, 37274/2022).

Quanto al momento in cui sorge l’obbligo di fatturazione l’AIDC osserva che, a norma dell’articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972, la fattura (diversa da quella «differita» e da quella per le fattispecie di cui ai successivi periodi del medesimo comma 4) va emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione «determinata ai sensi dell’articolo 6», ossia, per i servizi, all’incasso del corrispettivo (momento di esigibilità), e non al momento dell’esecuzione (fatto generatore).

  • Irpef/Settore sportivo
    Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 dicembre 2023, n. 474
    Sportivi dilettanti: tassazione dei compensi per il 2023

Una Srl sportiva dilettantistica eroga compensi ad atleti e allenatori. Si tratta di compensi configurabili, come redditi diversi, secondo quanto disciplinato dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, fino al 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Dlgs 36/2021, che ha abrogato, tra l’altro, parte della lettera m) richiamata. L’articolo 36 dello stesso Dlgs eleva da 10mila (articolo 69, comma 2 del Tuir) a 15mila euro la soglia di esenzione Irpef delle retribuzioni percepite per il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo e l’articolo 51, comma 1-bis, dello stesso Dlgs introduce una disposizione transitoria con riferimento al periodo d’imposta 2023 per i redditi dell’ex lettera m) su richiamata e per quelli previsti dall’articolo 36, comma 6, del Dlgs.

Il documento di prassi analizza il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023, tenendo conto della disciplina transitoria di cui all’articolo 51, comma 1-bis, Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, i chiarimenti attengono ai compensi erogati, nell’ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche, nel 2023, periodo soggetto alle nuove regole (nuova soglia) a partire dallo scorso 1° luglio.

Il Dlgs 36/2023, in vigore appunto dal 1° luglio 2023, ha modificato la natura del rapporto lavorativo e, all’articolo 36 dedicato al trattamento tributario, stabilisce al comma 6 che «I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. […]» e, al comma 6-bis, che «Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare».

In sostanza, dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

Inoltre, l’agenzia precisa che la nuova soglia di esenzione fissata a 15mila euro riguarda tutto l’anno d’imposta, per cui offre chiarimenti su come calcolare la quota esente.

L’istante propone il caso di un compenso erogato ad un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023, pari a 20.400 euro, e quelli corrisposti per il semestre luglio-dicembre 2023, pari a 15.400 euro.

L’agenzia chiarisce che: 1) dal 1° luglio 2023 i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono esclusi dall’imponibile Irpef fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro, se riscontrabili, naturalmente, le condizioni stabilite con il Dlgs n. 36 menzionato; 2) l’esenzione Irpef pari a 15mila euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi.

Pertanto, relativamente al caso di specie, le somme percepite dal 1° luglio 2023 entrano nell’imponibile per la parte eccedente i 15mila euro, da determinare nel 2023, in applicazione della disciplina transitoria, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10mila euro, ai sensi della precedente normativa. In breve, poiché l’istante sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 ha operato una ritenuta sulla parte eccedente l’importo di 10mila euro, dovrà assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5mila euro della soglia di esenzione di 15mila euro.

  • Imu/Esenzione
    Comunicato Mef 12 dicembre 2023, n. 181
    Immobili occupati abusivamente: vale l’esenzione

Il ministero precisa che non va versato il tributo comunale per gli immobili occupati abusivamente, purché sia stata presentata, alternativamente: a) denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio (articolo 614, comma 2, Codice penale) o per invasione di terreni o edifici (articolo 633 Codice penale); b) denuncia o sia iniziata azione giudiziaria penale .

La disposizione dell’esenzione è contenuta nell’articolo 1, comma 81, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che ha introdotto la nuova lettera g-bis) nel comma 759 dell’articolo 1, legge 160/2019. La novità decorre dal 1° gennaio 2023, senza che la norma abbia effetti retroattivi (Corte di Cassazione, ordinanza 13 aprile 2023, n. 9956).

L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, in quanto esso riguarda il solo modello dichiarativo. A tal proposito si ricorda che coloro che fruiscono dell’esenzione dovranno presentare – in via esclusivamente telematica ed entro il 30 giugno 2024 – la dichiarazione Imu.

  • Tregua fiscale /Ravvedimento speciale
    Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 dicembre 2023, n. 475
    Iva di gruppo e mancata presentazione delle garanzie per rimborso o compensazione: possibile il ravvedimento speciale

Due società partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo e, a fronte della compensazione del tributo, avrebbero dovuto presentare apposita garanzia.

L’istante intende presentare tardivamente le obbligatorie garanzie patrimoniali necessarie per ottenere il rimborso o servirsi della compensazione dei crediti Iva (articolo 6, comma 3, Dm 3 dicembre 1979 e articolo 38­-bis, Dpr 633/1972) in relazione agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021. Chiede di potersi avvalere del ravvedimento speciale introdotto dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi 174-178, legge 197/2022) e, quindi, di versare una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale.

L’agenzia richiama i chiarimenti recentemente forniti su quest’ultimo tema dalla risoluzione 67/E/2023, secondo cui, con norma di interpretazione autentica (articolo 21, Dl 34/2023), il legislatore ha chiarito che le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» devono essere interpretate nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), nonché quelle di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 166-173, legge 197/2022;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), commesse in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Pertanto, sono definibili tramite il ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario , a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:

a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;

b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione);

c) definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) della medesima legge di Bilancio 2023;

d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4, Dl 167/1990).

Si ricorda anche che il termine del 30 settembre 2023, previsto in origine per perfezionare le violazioni tramite l’istituto definitorio agevolato, è stato successivamente spostato al prossimo 20 dicembre (articolo 3-bis, Dl 132/2023).

Alla luce di ciò, nel presupposto che le dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d’imposta in argomento siano state validamente presentate, l’istante può regolarizzare la violazione (se non ancora contestata) presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione (articolo 13, comma 6, Dlgs 471/1997), in misura ridotta a un diciottesimo in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.

Qualora il contribuente abbia deciso di avvalersi, entro il 30 settembre 2023, del ravvedimento speciale, può beneficiare anche della rateizzazione delle somme dovute. Diversamente, il versamento della sanzione ridotta a 1/18, previa rimozione della violazione, andrà eseguito in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.

  • Redditi di lavoro dipendente/Tfr
    Risoluzione agenzia delle Entrate 7 dicembre 2023, n. 68/E
    Rivalutazione del Tfr: calcolo dell’imposta sostitutiva anche con metodo previsionale

Per determinare l’ammontare da versare a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (articolo 11, Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47) – che scade entro il 16 dicembre di ciascun anno (quest’anno il termine slitta al giorno 18) – è possibile adottare il metodo presuntivo.

Si ricorda che il tributo dev’essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo mentre entro il 16 dicembre dell’anno in corso dev’essere pagato l’acconto pari al 90% dell’imposta sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto. In alternativa l’anticipo può essere determinato sulla base delle rivalutazioni presuntive maturate nell’anno per il quale è dovuto.

L’articolo 11, comma 3, Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47 dispone che «Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%» (misura così innalzata, rispetto a quella precedente dell’11%, dal comma 625 della legge di Stabilità 2015). È la norma stessa che consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra il metodo storico e quello previsionale per la determinazione dell’anticipo da versare alla data sopra indicata: «L’acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto» (comma 4 dell’articolo 11 citato). Per adottare il metodo previsionale sarà necessario calcolare la rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata a titolo di Tfr nell’anno in corso.

Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha osservato che nel 2022 il calcolo in base ai dati Istat ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del Tfr accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576%, con conseguente incidenza sull’importo dell’imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023. Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno risulterà, presumibilmente, molto inferiore con conseguenti impatti sull’imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d’imposta, continua l’Ente, utilizzasse, per il calcolo dell’acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l’incremento dell’indice Istat rilevato a dicembre 2022, dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe un credito da recuperare nell’anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione 770/2024 e il sostituto dovrebbe anche chiedere l’apposizione del visto di conformità nel caso in cui il credito risultasse superiore a 5mila euro.

Pertanto, viene chiesto se l’agenzia ritiene possibile che il calcolo dell’acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato stimando la rivalutazione che maturerà a fine anno e calcolando l’acconto del 90% dell’imposta dovuta su tale importo.

L’agenzia concorda con l’istante, richiamando la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E con cui è stato detto che la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra il metodo storico e previsionale per la determinazione dell’acconto da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno. Invero, la circolare 50/E/2002, par. 28 sosteneva che, qualora si volesse utilizzare il metodo presuntivo, «l’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.

Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente». In buona sostanza, invece di determinare l’acconto applicando l’aliquota sul 90% delle «rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto» (come prevede la norma), in via interpretava l’agenzia delle Entrate aveva ritenuto doversi calcolare l’acconto sulla base del Tfr maturato al 31 dicembre 2022 dei dipendenti in forza al 30 novembre 2023 a cui, tuttavia, dovrà applicarsi l’indice di rivalutazione del 2022 (ossia, il 9,974576%).

Pertanto, con la Risoluzione in commento, con riferimento al 2023, visto che, presumibilmente, l’Indice Istat relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno, l’agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al Tfr nel 2023. In tal modo si potrà evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito.

In tale caso, se l’acconto pagato dovesse poi risultare più basso rispetto all’imposta effettivamente dovuta, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 13, Dlgs 471/1997, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

  • Riscossione/Interessi
    Dm 29 novembre 2023(GU 11 dicembre 2023, n. 288)
    Tasso di interesse legale: nuova misura dall’1 gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 la misura del tasso interesse legale di cui all’articolo 1284 Codice civile è fissata al 2,5%. La precedente misura, in vigore dal 2023, era del 5% (nel 2022 era stabilita all’1,25%, nel 2021 allo 0,01%, nel 2020 allo 0,05%). Il dimezzamento del saggio di interesse si spiega sulla base del calo del tasso di inflazione e del rendimento dei titoli di Stato di durata inferiore ai 12 mesi.

  • Riscossione/Causali contributo
    Risoluzione agenzia delle Entrate 13 dicembre 2023, n. 69/E
    Consulenti del lavoro di Firenze: causale contributo per il versamento al Consiglio Provinciale dell’Ordine

Viene istituita la causale contributo «FI00» (denominata «Consulenti del lavoro – Consiglio Provinciale di FIRENZE») per consentire il versamento , tramite il modello F24 (nella sezione «Altri enti previdenziali e assicurativi»), dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Firenze . L’istituzione della nuova causale trae origine dalla convenzione, stipulata tra agenzia delle Entrate e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro il 17 febbraio 2011, con la quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all’Ordine. Il Consiglio Provinciale di Firenze è tra quelli che hanno aderito alla convenzione, pertanto, ha acquisito il diritto di vedersi assegnata una causale dedicata.

La nuova causale è efficace dal 18 dicembre 2023.

  • Operazioni straordinarie/Cessione di azienda
    Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 dicembre 2023, n. 473
    Cessione di azienda: passaggio di impianti al nuovo gestore del servizio idrico

Costituisce cessione di (ramo di) azienda – esclusa da Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972 – l’operazione di trasferimento dall’ex gestore del servizio idrico integrato ai Comuni soci (affinché questi ultimi possano affidare il servizio ad altro gestore) delle reti, degli impianti e delle dotazioni idriche. Tutte queste infrastrutture, infatti, consentono (almeno potenzialmente) la prosecuzione dell’attività d’impresa, trattandosi di un complesso di beni materiali e immateriali che permette di svolgere un’attività economica autonoma. Inoltre, anche dopo il loro trasferimento, esse mantengono la loro identità funzionale. Pertanto, l’operazione non rileva ai fini Iva, ma è soggetta ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (articolo 40, Dpr 131/1986; cfr. circolare 18/E/2013). Inoltre, ai fini dell’imposta catastale, all’assegnazione di azienda si applica l’imposta catastale dell’1% sul valore degli immobili compresi nell’azienda, ai sensi degli articoli 2 e 10, Dlgs 347/1990. Infine, per quanto riguarda l’imposta ipotecaria, avvenendo l’assegnazione a favore di Comuni, si applica nella misura di 200 euro come previsto dall’articolo 2 della Tariffa allegata al Dlgs 347/1990.

NUOVE INTERPRETAZIONI IN MATERIA FISCALE
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