Novità e ultimi provvedimenti


Decreto anticipi/Riscossione e agevolazioni
Legge 15 dicembre 2023, n. 191(GU 16 dicembre 2023, n. 293)
Decreto Anticipi: conversione in legge

Il Dl 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi) – che rappresenta il provvedimento fiscale collegato al disegno di legge di bilancio 2024 – nella sua conversione in legge (legge in vigore dal 17 dicembre 2023) accoglie alcune novità:

  • sono state previste alcune proroghe dei termini relativi alla cd. «rottamazione-quater» (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022 – legge di Bilancio 2023). Nello specifico, con il nuovo 4-bis del Decreto si stabilisce che per i soggetti i quali, entro il 30 giugno 2023, hanno trasmesso all’agenzia delle Entrate-Riscossione la domanda di adesione alla tregua fiscale, per estinguere i debiti senza sanzioni/somme aggiuntive, interessi e aggi risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, «i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023». In sostanza, salvo coloro che hanno effettuato il versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così prorogato dal Dl 51/2023), per i soggetti che effettuano il pagamento in forma rateale il termine di pagamento delle prime due rate (scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre e il 30 novembre 2023) viene prorogato al 18 dicembre 2023. Si ricorda che le prime due rate corrispondono ciascuna al 10% del debito rateizzato. Per le restanti rate (massimo altre 16) valgono le tempistiche già previste, ossia il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024. Resta salva anche la tolleranza di un massimo di 5 giorni di ritardo prevista dall’articolo 1, comma 244, legge 197/2022
  • viene modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir in tema di calcolo, quale reddito di lavoro dipendente, dei prestiti erogati ai lavoratori . Secondo la nuova disciplina il beneficio tassabile è pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (e non più, come previsto nelle regole precedenti, utilizzando il tasso ufficiale di sconto vigente alla fine dell’anno), e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti. Per espressa disposizione normativa queste regole sono applicabili già dal periodo d’imposta 2023;
  • il testo originario del Decreto aveva differito, per il solo anno 2023 ed in favore delle persone fisiche titolari di partita Iva, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte, purché nel 2022 non siano stati dichiarati ricavi o compensi superiori a 170.000 euro. In sede di conversione il legislatore ha precisato che per i titolari di reddito agrario, i quali siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari.
  • in tema di aliquote Iva viene modificato il punto 80 della Tabella A, Parte III allegata al Dpr 633/1972 al fine di ricomprendervi tra le preparazioni alimentari (soggette ad aliquota Iva del 10%) anche gli integratori alimentari di cui al Dlgs 169/2004. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, tra le prestazioni sanitarie dell’articolo 10, comma 1, numero 18), Dpr 633/1972 – esenti da Iva – sono incluse le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica;
  • in relazione alla scelta di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef, viene meno l’obbligo di trasmissione telematica, da parte dei sostituti d’imposta, delle scelte operate dai contribuenti. I sostituti dovranno consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille, secondo le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate (viene a tal fine modificata la lettera c) dell’articolo 37, comma 2-bis, Dlgs 241/1997);
  • viene abrogato l’obbligo, la cui entrata in vigore era fissata al 1° gennaio 2024, di trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) – mediante la memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati – ai sensi dell’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, Dlgs 127/2015;
  • i contribuenti consumatori finali potranno accedere alle proprie fatture elettroniche senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica (viene modificato l’articolo 1, comma 3, quarto periodo, Dlgs 127/2015);
  • in relazione all’articolo 1-bis, comma 1, Dl 69/2023 – che ha introdotto una disciplina transitoria dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie – si prevede che qualora l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento dell’agenzia delle Entrate, il parere conforme è espresso, per l’agenzia delle Entrate, dalla struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale);
  • con riferimento al riversamento spontaneo del credito ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013) non spettante e utilizzato in compensazione, il Decreto aveva stabilito che il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e che il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024. In sede di conversione in legge il termine entro cui effettuare la regolarizzazione viene differito dal 30 novembre 2023 al 30 luglio 2024. Conseguentemente, si posticipa anche il termine per il versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, delle altre tre rate, nonché il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale;
  • per l’assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale, modificando l’articolo 12, comma 2, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), si specifica che in sede di verifiche fiscali sono sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli Uffici finanziari, ai sensi dell’articolo 63, Dpr 600/1973;
  • è previsto il rifinanziamento del bonus psicologo;
  • è prorogato a tutto il 2024 l’accesso al 5 per mille da parte delle Onlus iscritte alla relativa Anagrafe;
  • viene dettata la disciplina delle locazioni brevi per finalità turistiche. Viene prevista l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali, come pure gli obblighi di comunicazione, di esposizione e il quadro sanzionatorio.
Novità e ultimi provvedimenti
Torna su